Patto di prova e limitazioni CCNL

14 Settembre 2015
Il patto di prova nel rapporto di lavoro dipendente non sempre è ammissibile e legittimo.

Il datore di lavoro prima di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro per tale causale deve verificare le eventuali limitazioni previste dal ccnl applicato. La clausola contenuta nel contratto individuale non è, infatti, sufficiente a mettere al riparo l'azienda da un contenzioso dall'esito infausto. 


Alcuni contratti collettivi (v. tabella) escludono il periodo di prova in determinate situazioni lavorative. Due sono i casi più ricorrenti affrontati dalla contrattazione collettiva. La prima situazione riguarda il divieto di apporre il periodo di prova alle riassunzioni di lavoratori effettuate entro un determinato termine, variabile tra uno e tre anni, dalla medesima azienda per mansioni e qualifiche già svolte nel precedente rapporto lavorativo. La seconda preclusione al periodo di prova si verifica quando il dipendente neo assunto ha già svolto presso un altra azienda - la precedente appaltatrice - mansioni identiche a quelle a lui assegnate nella nuova azienda subentrante nell'appalto.

In questi casi il patto di prova sottoscritto tra le parti è nullo e l'eventuale licenziamento illegittimo in quanto privo di motivazione.

Secondo la Cassazione (17371/2015), che ha confermato una sentenza della Corte di Appello di Torino, il patto di prova deve considerarsi nullo anche quando, malgrado le mansioni e il livello di inquadramento siano formalmente diversi nei due rapporti di lavoro intrattenuti con il vecchio e con il nuovo appaltatore, nella sostanza il dipendente svolga sempre le stesse mansioni. Del tutto ininfluente dunque l’eventuale diversa denominazione assegnata alle mansioni: quello che conta, secondo i giudici di legittimità, è il contenuto sostanziale dei compiti svolti dal dipendente. 

Limitazioni poste dai principali ccnl al periodo di prova

CCNL
Esclusione Prova
Alberghi
Personale riassunto entro due anni con la stessa qualifica.
Alimentari e Panificazione
Personale stagionale riassunto entro due anni per identica qualifica e mansione.

Edilizia
Operai riassunti, entro tre anni, con stesse mansioni e qualifica del precedente rapporto.
Metalmeccanici Industria
a) Lavoratori con identiche mansioni per almeno un biennio presso altre aziende;
b) Lavoratori che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.
c) Lavoratori riassunti entro un anno con medesime mansioni.
Pubblici Esercizi
Personale riassunto, entro due anni, con la stessa qualifica.
    N.B. Al personale assunto fuori provincia licenziato in prova spetta il rimborso dell'importo del viaggio di andata e ritorno al luogo di provenienza.
Tessili artigiani
Personale riassunto entro un anno con identica qualifica e mansione.
Tessili Industria
Personale riassunto che nel biennio precedente abbia svolto per almeno nove mesi le medesime mansioni.
Turismo
Personale riassunto entro due anni con la stessa qualifica.
Pulizia
a) Operai riassunti entro un anno con le stesse mansioni .
b) Operai assunti con passaggio diretto ed immediato (cambio appaltatore).

Nota: L'esenzione del periodo di prova è sempre subordinato all'integrale espletamento dello stesso nel rapporto lavorativo precedente, diversamente va ultimato nella riassunzione.


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