I contribuenti decaduti, a causa del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del DPR 602/1973, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili a condizione che:
- La decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 2014;
- La richiesta sia presentata entro il 31 luglio 2015.
Il nuovo piano di rateazione concesso ai sensi dell'art. 11-bis DL 66/2014 (così come modificato dalla L.11/2015 di conversione del DL 192/2014) non è ulteriormente prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive. Dopo la presentazione della richiesta del piano di rateazione Equitalia non può più intraprendere nuove azioni esecutive.
La nuova rateazione non può essere concessa per gli importi a debito che sono già stati oggetto di segnalazione ex art. 48 bis DPR 602/1973 alla Pubblica Amministrazione o a società pubbliche committenti del debitore, le quali hanno l'obbligo di attuare il potere sostitutivo, pagando Equitalia sino alla concorrenza delle somme iscritte a ruolo.
Con la nuova richiesta di dilazione a Equitalia il contribuente può decidere quali cartelle, atti di accertamento esecutivo o avvisi di addebito INPS o INAIL dilazionare. A differenza del passato, ove la condizione necessaria per essere ammessi alla rateazione da parte di Equitalia era quella di pagare (in maniera dilazionata) l’intero debito e, dunque, tutte le cartelle e/o gli atti di accertamento esecutivi e/o gli avvisi di addebito INPS o INAIL, ora invece, il contribuente può decidere autonomamente di chiedere la rateazione per uno o più atti, e di non pagare gli altri.
Per debiti superiori a 50mila euro la rateazione non viene concessa in via automatica, ma è condizionata alla verifica di particolari indicatori, quali l’Isee del nucleo familiare nel caso in cui la richiesta venga fatta da contribuenti persone fisiche o titolari di ditte individuali o di altri indici di bilancio, quale l’indice di liquidità, nel caso di società.
La possibilità di frazionamento del debito da rateizzare consente di superare le difficoltà che la normativa poneva per i debiti di importo complessivo superiore a 50mila euro, per la cui rateizzazione era necessaria la presentazione della documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica. Va tuttavia evidenziato che i debiti a ruolo che rimangono fuori dalla richiesta di rateazione potranno essere oggetto di azioni cautelari ed esecutive. Vanno ricordati in proposito i limiti di esecuzione a cui è soggetta Equitalia: divieto di atti esecutivi per i debiti di importo complessivo non superiore a 20mila euro; per importi complessivi superiori a 120mila euro Equitalia potrà comunque iscrivere ipoteca anche sulla prima casa, pur non potendo procedere all'espropriazione, a meno che non si tratti di fabbricati classificati come immobili di lusso.
La procedura di riammissione dei contribuenti decaduti non ha cambiato le regole generali sancite dall'art. 19 del DPR 602/1973 e dal DM 6/11/2013 per l'attivazione delle istanze di rateizzazione: piano ordinario di rateazione di 72 rate o straordinario di 120 rate prorogabili entrambi di un periodo equivalente, decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate anche non consecutive.