Il D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni) all'art. 4, comma 1, lett. a) ha modificato l’art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (Cura Italia) sospendendo sino al 30 aprile 2021 i termini dei pagamenti in scadenza dal 8 marzo) dei seguenti atti:
L'A.B.I. (Associazione Banche Italiane) ha sottoscritto il 30/03/2020 con le parti sociali una convenzione per l'anticipazione senza interessi delle integrazioni salariali ai lavoratori da parte delle banche. La somma massima erogabile, corrisposta in unica soluzione ammonta a € 1.400,00; l'importo è riferito a 9 settimane di sospensione lavorativa totale, in caso di periodi minori o di orario a tempo parziale l'anticipazione è proporzionalmente ridotta. La procedura è attiva presso le banche che vi hanno aderito, alle quali compete piena autonomia discrezionale nella valutazione del "merito creditizio"; il perfezionamento della pratica, attivabile subito dopo la presentazione aziendale della domanda di integrazione salariale, prevede la sottoscrizione di alcuni impegni da parte del lavoratore (cessione di credito) e una dichiarazione da parte del datore di lavoro. Ai lavoratori interessati maggiori dettagli potranno essere acquisiti contattando direttamente la propria banca.
In particolare sono autorizzate ad operare le imprese le cui attività sono contraddistinte dai codici ATECO 42 (Ingegneria civile, ad esclusione dei codici 42.91, 42.99.01 e 42.99.09) e 43.2 (Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni). In merito, peraltro, va evidenziato, che il riferimento ai codici ATECO è specifico all'attività svolta nei singoli cantieri; ossia non basta avere attribuiti in visura camerale i codici, ma bisogna che corrispondano alle attività di cantiere.
Tutti i DURC con scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 15 aprile rimangono validi sino al 15 giugno. La proroga è stata ufficializzata dall'INAIL con nota 4250 ed è conseguente al disposto contenuto all'art. 103 c. 2 del D.L. 19/2020.
Il Presidente della Regione ha annunciato di aver firmato in data 19 marzo un'Ordinanza con cui dispone la chiusura su tutto il territorio della Valle d'Aosta dei cantieri Edili. Le attività potranno proseguire solo per lo stretto tempo necessario a mettere in sicurezza le aree di lavoro. Sono esentate dal divieto le attività edili funzionali al ripristino dei servizi pubblici essenziali.
L'efficacia dell'Ordinanza decorrerà dal momento della sua pubblicazione, che al momento non è ancora avvenuta.
La richiesta di certificati “virus free” per i prodotti agroalimentari prodotti in Italia è pratica commerciale scorretta, che altera la libera concorrenza del mercato europeo e come tale è vietata. Questa è la conclusione a cui è giunta la Commissione europea, esponendola nelle linee guida sulle misure da adottare alle frontiere per l’emergenza Coronavirus. La posizione politica della UE ha recepito il parere rilasciato nei giorni scorsi dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, la quale aveva affermato che «non ci sono prove che il cibo sia una fonte di trasmissione di Covid-19».
Le dimissioni dal posto di lavoro per i genitori lavoratori dipendenti con figlio sino a tre anni di età dovranno seguire le nuove modalità operative introdotte dall'Ispettorato del Lavoro con provvedimento del 12 marzo 2020. Al fine di ridurre i contatti con il pubblico e prevenire il contagio da Coronavirus non sarà più necessario che il lavoratore dimissionario si rechi fisicamente all'Ispettorato del Lavoro, ma sarà sufficiente la compilazione di apposito modello prelevabile sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Il modello, assieme ad una copia del documento di identità e della lettera di dimissioni debitamente datata e firmata, andrà inviato per posta elettronica al competente ufficio territoriale dell'Ispettorato (Per la Valle d'Aosta oppure ).
Tale procedura sarà utilizzabile soltanto sino al termine del periodo emergenziale, attualmente disposto sino al 31/07/2020.
Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro non potranno più pagare in denaro contante le retribuzioni dei lavoratori subordinati o dei collaboratori. Il divieto è stato introdotto dalla legge n. 205/2017 art. 1 commi 910 e 911 riguarda anche gli anticipi di retribuzione; la violazione della norma è punita al comma 913 con una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 5.000,00. Sono esclusi dal divieto tirocini e lavoro domestico.
Il comma 912, inoltre, specifica che la "La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione".