I rapporti di lavoro a chiamata non possono essere trasformati in contratto di lavoro subordinato di tipo ordinario senza passare dal licenziamento o meglio dalle dimissioni e poi dalla successiva riassunzione dei lavoratori interessati.
In realtà non vi è alcuna norma che imponga una tale complicazione procedurale, foriera di maggiori costi retributivi (liquidazione ratei di ferie, mensilità aggiuntive e TFR) e gestionali (duplicazione di adempimenti amministrativi). In effetti dovrebbe applicarsi la più semplice procedura della trasformazione del rapporto di lavoro senza interruzione dello stesso. L'illogica procedura è determinata dalle procedure informatiche del Ministero del Lavoro; infatti i Centri Per l'Impiego (CPI) – già Collocamento - non prevedono un’opzione che consenta direttamente la relativa trasformazione.
L'informatica è, così, divenuta nuova fonte di diritto con prevalenza assoluta sulle fonti tradizionali!
La scadenza annuale del 31 gennaio per l’invio del prospetto informativo relativo alla situazione occupazionale al 31 dicembre dell'anno precedente, a cui sono tenute le aziende con almeno 15 dipendenti soggetti agli obblighi di cui alla legge 68/1989, è stata posticipata al 28 febbraio 2018.
Dal 12 ottobre 2017 è obbligatorio inoltrare comunicazione ex art. 18, lett. r) comma 1 D.lgs. 81/2008 all'Istituto per gli infortuni che comportino un'assenza di almeno un giorno, oltre a quello dell'evento, e fino a tre giorni; sono esclusi dall'obbligo i lavoratori domestici. L'adempimento ha fini statistici e non prevede la necessità di comunicare i dati retributivi. L'omessa o tardiva denuncia (oltre 48 dalla notizia dell'evento) determina una e amministrativa da € 548,00 a € 1.972,80. Nel caso di prosecuzione della prognosi oltre il terzo giorno la comunicazione va convertita in Denuncia ex art. 53 DPR 1124/1965.
L'obbligo di assunzione del lavoratore disabile alla quindicesima assunzione - anziché alla sedicesima - è stato differito di un anno dal DL 244/2016.
L’articolo 7-quater, comma 31, del Dl 193 – convertito in L. 225/2016 - ha soppresso dal 03/12/2016 l’obbligo di utilizzare la procedura di pagamento telematica per le compensazioni e per le somme superiori a 1.000 euro da parte delle persone fisiche senza P.IVA introdotto il 1° ottobre 2014 dall’art. 11, comma 2, lettera c), D.L. 66/2014.
Dopo l'abolizione del Registro infortuni, avvenuta il 23/12/2015, è ora l'abolito dal 22/3/2016 dell'obbligo del datore di lavoro di trasmettere all'INAIL il certificato medico di infortunio e di effettuare - per gli infortuni non mortali o con prognosi non superiore a 30 giorni - la comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Federalberghi il 31 marzo ha siglato con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori un accordo, che posticipa al 31/12/2017 la scadenza contrattuale inizialmente prevista per il 31 agosto 2016. La proroga, definita a costi invariati, non prevede l'introduzione di elementi economici compensativi.
Le somme contenute in una cartella di pagamento notificata - e non opposta - si prescrivono in cinque anni, anziché in dieci, non potendosi applicare la prescrizione ex art. 2953 c.c. prevista per le sentenze di condanna passate in giudicato (Corte App. CZ apr. 2014; Trib. Roma 4549/2015). Le cartelle di iscrizione a ruolo sono, infatti, atti amministrativi formati unilateralmente dall’ente previdenziale/creditore e non hanno natura di titoli giudiziali.
L'art. 2953 c.c., il quale sancisce che i diritti con prescrizione breve si prescrivono comunque in dieci anni quando è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, non è applicabile alle cartelle di pagamento non opposte.