Un'importante analisi degli obblighi di sicurezza del datore di lavoro è contenuta nella sentenza n. 20833 del 15/05/2019 della Cassazione penale, la quale si è pronunciata su di un infortunio accorso a lavoratori che sistematicamente eseguivano le lavorazioni senza la protezione della quale era corredata la macchina cui gli stessi erano adibiti. Costoro, inoltre, eseguivano tale manovra in modo da non farsi vedere dal personale dell’azienda preposto alla vigilanza.
La responsabilità dell'imprenditore - secondo la Cassazione - permane nel caso in cui la rimozione dei dispositivi di protezione sia “univocamente frutto di una precisa scelta aziendale chiaramente finalizzata a una maggiore produttività”; nel caso in cui non sia possibile provare “la conoscenza o la certa conoscibilità di prassi aziendali incaute” da parte del datore di lavoro o dei suoi preposti non può ritenersi costui responsabile dell'evento infortunistico. Conclude la sentenza in esame che “Diversamente opinando, si porrebbe in capo al datore di lavoro una responsabilità penale ‘di posizione’ tale da eludere l’accertamento della prevedibilità dell’evento – imprescindibile nell’ambito dei reati colposi – e da sconfinare, in modo inaccettabile, nella responsabilità oggettiva”.