Le imposte non versate per omissioni del professionista non sono sanzionate, se il contribuente denuncia il fatto all'autorità giudiziaria (non è necessaria la condanna). La tutela vale anche nei confronti di consulenti abusivi non iscritti agli Albi. Unica cautela richiesta al contribuente è che egli non sia incorso né in una culpa in eligendoné in vigilando, ossia che l'incarico al “professionista” sia stato conferito secondo criteri di ordinaria diligenza ad un soggetto apparentemente affidabile.
Il principio risiede nell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 472/97: il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando provano che il pagamento del tributo non sia stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi. In questi casi si può richiedere alla direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate la sospensione del pagamento sulla base di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 423/1995, allegando all'istanza copia della denuncia presentata nei confronti del “professionista”.